Art. 1
In vigore dal 7 lug 2005
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 29 giugno al 5 luglio 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 67,34 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa e nella misura del 78,57 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.
2. Fino al 16 settembre 2005, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa e 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 6 luglio 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dall'8 luglio 2005.
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