Art. 1

In vigore dal 7 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 1227/2000 è così modificato: 1) all’articolo 15, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5 %. Il margine di tolleranza di cui al primo comma non si applica al pagamento degli aiuti.»; 2) all’articolo 15 bis, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nell’applicazione di questo articolo, all’atto della verifica delle superfici interessate è ammessa una tolleranza del 5 %. Il margine di tolleranza di cui al primo comma non si applica al pagamento degli aiuti.»; 3) all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1227/2000 è aggiunto il seguente paragrafo 9: «9.   Per l’esercizio finanziario 2005: a) ogni Stato membro per il quale la campagna 2004/2005 rappresenta il primo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione che notifichi alla Commissione, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), un importo inferiore al 90 % della dotazione finanziaria assegnatagli dalla decisione 2004/687/CE della Commissione (*1) può rivolgere alla Commissione entro il 10 luglio 2005 una richiesta di ulteriore finanziamento delle spese per l’esercizio finanziario 2005 che risultano superiori all’importo notificato alla Commissione in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il limite del 90 % della dotazione finanziaria che gli è stata assegnata con la decisione 2004/687/CE; b) le richieste di ulteriore finanziamento trasmesse alla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), dagli Stati membri non contemplati alla lettera a) sono accolte su base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, della somma degli importi notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e accettati nonché del totale degli importi accettati ai sensi della lettera a); c) non appena possibile, la Commissione notifica a tutti gli Stati membri le dotazioni definitive per l’esercizio finanziario 2005. (*1)   GU L 313 del 12.10.2004, pag. 23.» "
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