Art. 1

In vigore dal 6 lug 2005
All'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2236/95 è aggiunto il seguente comma: «In caso di progetti d'interesse comune individuati dall'allegato I della decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, in merito a una serie di orientamenti sulle reti di comunicazione transeuropee (*1), l'importo totale del finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può raggiungere il 30 % del costo totale dell'investimento.
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