Art. 1

In vigore dal 6 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 1165/98 è modificato come segue. 1) L'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue: a) al comma unico è aggiunta la lettera seguente: «d) partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee. I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. La loro approvazione ed attuazione è regolata dalla procedura di cui all'articolo 18. Vengono istituiti programmi di campionamento europei quando i programmi di campionamento nazionali non soddisfano le prescrizioni europee. Inoltre gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento europei, quando detti programmi offrono opportunità in vista di una riduzione sostanziale del costo del sistema statistico o dell'onere per le imprese che il rispetto dei requisiti europei comporta. Partecipando ad un programma di campionamento europeo uno Stato membro soddisfa le condizioni per la fornitura della variabile interessata, conformemente all'obiettivo di detto programma. I programmi europei di campionamento possono indicare le condizioni, il livello di dettaglio e le scadenze relativi alla trasmissione dei dati.»; b) è aggiunto il comma seguente: «Si fa ricorso alle indagini obbligatorie per ottenere informazioni che non sono ancora disponibili (nei termini richiesti) in altre fonti, quali i registri. Le indagini sono condotte utilizzando questionari elettronici e, se del caso, questionari web.» 2) L'articolo 10 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronto con altri dati statistici, che deve essere effettuato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione (Eurostat). È inoltre verificata la loro coerenza interna.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La valutazione della qualità è effettuata confrontando i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere per le imprese, specialmente le piccole imprese. Ai fini di tale valutazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le necessarie informazioni, conformemente ad una metodologia europea comune sviluppata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri.» 3) L'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Previa consultazione del comitato del programma statistico, entro il 11 febbraio 2006 la Commissione pubblica un manuale metodologico di consultazione, che spiega le regole stabilite negli allegati e inoltre contiene orientamenti relativi alle statistiche congiunturali.» 4) L'articolo 14, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Entro il 11 agosto 2008 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro opportunità e qualità e sulla revisione degli indicatori. La relazione tratta altresì in modo specifico del costo del sistema statistico e dell'onere per le imprese, derivanti dal presente regolamento, in rapporto ai suoi benefici. Essa fa riferimento alle migliori prassi che consentono di limitare l'onere per le imprese e indica alcuni modi per ridurre l'onere e i costi.» 5) All'articolo 17 è aggiunta la lettera seguente: «j) l'istituzione di programmi di campionamento europei (articolo 4).» 6) Gli allegati da A a D sono modificati conformemente all'allegato.
Storico versioni

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