Art. 3
In vigore dal 6 lug 2005
1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione, né maggiorazioni mensili.
2. Non si applica il disposto dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.
Storico versioni
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