Art. 4
In vigore dal 6 lug 2005
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), ai fini della determinazione del periodo di validità, i titoli d’esportazione rilasciati in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta.
2. I titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della gara prevista dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi del paragrafo 1 sino alla fine del quarto mese successivo.
Storico versioni
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