Art. 1
In vigore dal 5 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 1622/1999 è modificato come segue:
1)
all’, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I prodotti di cui trattasi vengono consegnati agli organismi ammassatori in casse di plastica impilabili. Tuttavia, possono essere consegnati in recipienti idonei, in via transitoria, le uve secche non trasformate sino alla fine della campagna di commercializzazione 2001/2002 e i fichi secchi non trasformati sino alla fine della campagna di commercializzazione 2004/2005.
I prodotti consegnati devono essere:
—
uve secche non trasformate conformi ai requisiti minimi specificati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1621/1999,
—
fichi secchi non trasformati conformi ai requisiti minimi specificati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione (*1) e di calibro minimo pari a 180 unità/kg, fino a tutta la campagna di commercializzazione 2004/2005, e a 150 unità/kg per le campagne successive.
(*1)
GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.»;"
2)
l’articolo 4 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per i fichi secchi non trasformati, ai fini di un’utilizzazione industriale specifica o di un’utilizzazione indicata al paragrafo 3, da precisare nel bando di gara;»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Dopo aver comunicato alla Commissione i motivi giustificati che non hanno consentito le utilizzazioni indicate al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare gli organismi ammassatori a destinare i fichi secchi non trasformati alle seguenti utilizzazioni:
a)
distribuzione agli animali;
b)
utilizzazione in processi di compostaggio e di biodegradazione rispettosi dell’ambiente, in particolare della qualità delle acque e del paesaggio.»;
3)
l’articolo 10 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso delle utilizzazioni specificate all’articolo 4, paragrafo 3, i controlli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, primo comma, riguardano il 100 % dei quantitativi delle partite di prodotti usciti dall’ammasso nel corso della campagna di commercializzazione. Al termine dei controlli, i prodotti usciti dall’ammasso sono sottoposti a denaturazione in presenza delle autorità competenti, alle condizioni previste dallo Stato membro.»;
b)
il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità competente revoca il riconoscimento nel caso in cui non sia più soddisfatta una delle condizioni necessarie per il suo conferimento. In tal caso, non viene versato alcun aiuto all’ammasso né alcuna compensazione finanziaria per la campagna in corso e gli eventuali importi già versati sono restituiti, maggiorati di interessi calcolati in funzione del periodo trascorso tra il versamento e la restituzione.
Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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