Art. 3
In vigore dal 4 lug 2005
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2005. Tuttavia, per i regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 per i quali sia stato fissato un fatto generatore del tasso di cambio per il 2005 che interviene ad una data anteriore al 1o agosto 2005, tale fatto generatore resta di applicazione nel corso del 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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