Art. 1

In vigore dal 1 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue: 1) Nell'articolo 5, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente: «b) contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE (*1) e 2005/431/CE (*2) del Consiglio e della Commissione; (*1)   GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1." (*2)   GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.» " 2) L'articolo 19 bis è modificato come segue: a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003 (*) e (CE) n. 747/2001 (**) del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. (*)   GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1." (**)   GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.» " b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele.» 3) La parte B dell’allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento. 4) L'allegato VII bis è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento. 5) Nell’allegato XII è soppressa la riga riguardante Cipro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1036:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo