Art. 1
In vigore dal 1 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
1)
Nell'articolo 5, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:
«b)
contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE (*1) e 2005/431/CE (*2) del Consiglio e della Commissione;
(*1)
GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1."
(*2)
GU L 155 del 17.6.2005, pag. 26.»
"
2)
L'articolo 19 bis è modificato come segue:
a)
Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003 (*) e (CE) n. 747/2001 (**) del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
(*)
GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1."
(**)
GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2.»
"
b)
Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele.»
3)
La parte B dell’allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.
4)
L'allegato VII bis è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.
5)
Nell’allegato XII è soppressa la riga riguardante Cipro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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