Art. 5

In vigore dal 1 lug 2005
Il contingente autonomo è ripartito come segue: — 95 % per gli importatori tradizionali, — 5 % per i nuovi importatori. Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all’altra categoria.
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