Art. 1

In vigore dal 30 giu 2005
Per le offerte comunicate dal 24 al 30 giugno 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 868/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 20,20 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 6 000 t.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1026:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1026 | Portale Normativo