Art. 1
In vigore dal 30 giu 2005
1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, la validità dei titoli di importazione per i prodotti elencati all'allegato I le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 26 agosto 2005, è limitata al 2 settembre 2005.
2. Le formalità doganali di esportazione relative ai titoli di cui sopra devono essere espletate entro il 2 settembre 2005.
Lo stesso termine del 30 giugno 1997 si applica altresì alle formalità di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 800/1999 per i prodotti sottoposti al regime di cui al regolamento (CEE) n. 565/80 sulla scorta di tali titoli.
Nella casella 22 dei titoli è indicata una delle diciture di cui all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1018:oj#art-1