Art. 1

In vigore dal 30 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 1549/2004 è modificato come segue: a) L’ è sostituito dal seguente testo: « 1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione di riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è stabilito dalla Commissione entro i 10 giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi: a) a 30 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi: — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 %, — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 %; b) a 42,5 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi: — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15 % e non superano il medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15 %, — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15 % e non superano lo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15 %; c) a 65 EUR per tonnellata in uno dei seguenti casi: — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi superano il quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15 %, — allorché si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione superano il quantitativo di riferimento parziale di cui al paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15 %. La Commissione stabilisce il dazio applicabile unicamente se i calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo si traducono in una modifica di quest’ultimo. Fino a quando non viene stabilito il nuovo dazio, resta valido quello fissato in precedenza. 2.   Per il calcolo delle importazioni di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1785/2003 durante il periodo di riferimento corrispondente, ad esclusione dei titoli d’importazione di riso Basmati di cui all’articolo 4 del presente regolamento. 3.   Il quantitativo di riferimento annuo è fissato a 431 678 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2004/2005. A tale quantitativo si aggiungono 6 000 tonnellate annue per le campagne di commercializzazione 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. Il quantitativo di riferimento parziale corrisponde, per ogni singola campagna di commercializzazione, alla metà del quantitativo di riferimento annuo di cui al primo comma.» b) Il seguente articolo 1 bis è inserito: «Articolo 1 bis In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, il tasso della cauzione relativa ai titoli d’importazione di riso semigreggio è pari a 30 EUR per tonnellata.» c) Il seguente articolo 1 ter è inserito: «Articolo 1 ter In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione per il riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari a 175 EUR per tonnellata.» d) Il seguente articolo 1 quater è inserito: «Articolo 1 quater In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, le varietà di riso Basmati di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98 , specificate all’allegato I del presente regolamento, possono beneficiare di un dazio nullo all’importazione. In caso di applicazione del primo comma, si applicano le misure previste dagli articoli da 2 a 8.» e) All’articolo 9, il secondo comma è soppresso. f) All’articolo 10, la frase «i dazi all’importazione, di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento servono ...» è sostituita dalla seguente: «il dazio sull’importazione di riso semigreggio, stabilito a norma dell’ del presente regolamento oppure, eventualmente, il dazio sull’importazione di riso semigreggio di cui all’articolo 1 ter serve ...» g) All’articolo 11, la data del 30 giugno 2005 è sostituita da quella del 30 giugno 2006. h) All’allegato I, il titolo è sostituito dal seguente testo: «Varietà di cui all’articolo 1 quater ».
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