Art. 1
In vigore dal 28 giu 2005
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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