Art. 6

In vigore dal 27 giu 2005
1.   Quando, a seguito di un’indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell’allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all’ e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l’avvio di consultazioni, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti. 2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell’anno della richiesta di consultazioni oppure nell’anno successivo, quando i limiti quantitativi per l’anno in corso sono esauriti, sempreché l’elusione sia irrefutabilmente dimostrata. 3.   Se la Comunità e la Federazione russa non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un’elusione chiaramente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1899:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento (UE) 2005/1899 — Testo vigente | Portale Normativo