Art. 1
In vigore dal 27 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 1466/97 è modificato come segue.
1)
Sono inseriti la seguente sezione ed il seguente articolo:
«SEZIONE 1 bis
OBIETTIVI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE
Articolo 2 bis
Ciascuno Stato membro ha un obiettivo a medio termine differenziato per la sua posizione di bilancio. Questi obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese possono divergere dal requisito di un saldo prossimo al pareggio o in attivo. Essi offrono un margine di sicurezza rispetto al rapporto tra disavanzo pubblico e PIL del 3 %; assicurano rapidi progressi verso la sostenibilità e, di conseguenza, consentono margini di manovra nel bilancio, segnatamente per gli investimenti pubblici.
Tenuto conto dei suddetti fattori, per gli Stati membri che hanno adottato l’euro e per quelli che fanno parte dell’ERM2 gli obiettivi di bilancio a medio termine specifici per paese sono specificati in una forcella stabilita tra il – 1 % del PIL e il pareggio o l’attivo, in termini corretti per il ciclo, al netto delle misure temporanee e una tantum.
L’obiettivo di bilancio a medio termine per uno Stato membro può essere riveduto in occasione dell’attuazione di importanti riforme strutturali e, in ogni caso, ogni quattro anni.»
2)
L’articolo 3, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per l’avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL;»
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
una valutazione quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;»
c)
si aggiunge la seguente lettera e):
«e)
se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.»
3)
L’articolo 5 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dai seguenti commi:
«1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 99 del trattato stesso, l’obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro interessato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato e se le misure adottate e/o proposte per la realizzazione di tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.
Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento. Il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole.
Nel definire il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell’attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.»;
b)
al paragrafo 2, le parole «due mesi» sono sostituite dalle parole «tre mesi».
4)
L’articolo 7, paragrafo 2, è modificato come segue:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’obiettivo di bilancio a medio termine e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo per l’avanzo/il disavanzo delle pubbliche amministrazioni, nonché l’andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL; gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra tali obiettivi e la stabilità dei prezzi e dei tassi di cambio;»
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
una stima quantitativa dettagliata dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati e/o proposti per conseguire gli obiettivi del programma e un’analisi dettagliata del rapporto costi/benefici delle principali riforme strutturali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita;»
c)
si aggiunge la seguente lettera e):
«e)
se del caso, le ragioni di una deviazione dal richiesto percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine.»
5)
L’articolo 9 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dai seguenti commi:
«1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all’articolo 114 del trattato, il Consiglio esamina, nell’ambito della sorveglianza multilaterale di cui all’articolo 99 del trattato stesso, l’obiettivo di bilancio a medio termine presentato dallo Stato membro interessato, valuta se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche, se il percorso di aggiustamento proposto dal programma rispetto all’obiettivo di bilancio a medio termine sia adeguato e se le misure adottate e/o proposte per mettere in atto tale percorso di avvicinamento siano sufficienti per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine nel corso del ciclo.
Al momento della valutazione di questo percorso di avvicinamento all’obiettivo di bilancio a medio termine, il Consiglio tiene conto se un maggiore sforzo di aggiustamento è stato compiuto in periodi di congiuntura favorevole, sforzo che può essere più limitato in periodi di congiuntura sfavorevole. Per gli Stati membri che fanno parte dell’ERM2, il Consiglio esamina se lo Stato membro interessato persegua il miglioramento annuo del suo saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, richiesto per conseguire l’obiettivo di bilancio a medio termine con lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.
Nel definire il percorso di aggiustamento verso l’obiettivo di bilancio a medio termine per gli Stati membri che non l’hanno ancora raggiunto e nel consentire una deviazione temporanea da tale obiettivo per gli Stati membri che l’hanno già conseguito, a condizione che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento e che si preveda che la posizione di bilancio ritorni all’obiettivo a medio termine entro il periodo coperto dal programma, il Consiglio tiene conto dell’attuazione di riforme strutturali sostanziali che producano effetti diretti di contenimento dei costi a lungo termine, compreso anche il rafforzamento del potenziale di crescita, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.
Un’attenzione particolare va prestata alle riforme delle pensioni che introducono un sistema multipilastro comprendente un pilastro obbligatorio, finanziato a capitalizzazione. Agli Stati membri che attuano simili riforme deve essere consentito di deviare dal percorso di aggiustamento verso il loro obiettivo di bilancio a medio termine o dall’obiettivo stesso, con una deviazione che rispecchi il costo netto della riforma del pilastro a gestione pubblica, a condizione che tale deviazione resti temporanea e che sia mantenuto un opportuno margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del disavanzo.»;
b)
al paragrafo 2, le parole «due mesi» sono sostituite dalle parole «tre mesi».
6)
In tutto il testo del regolamento, i riferimenti agli articoli 103 e 109 C del trattato sono sostituiti rispettivamente con i riferimenti agli articoli 99 e 114.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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