Art. 1
In vigore dal 23 giu 2005
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 755/2005, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:959:oj#art-1