Art. 1

In vigore dal 23 giu 2005
Il regolamento (CEE) n. 411/88 è modificato come segue. 1) L’articolo 4 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 1.   Se il tasso del costo d’interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d’interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d’interesse specifico. 2.   Il tasso medio del costo d’interesse sostenuto da uno Stato membro è comunicato alla Commissione al più tardi venti giorni prima della fine dell’esercizio e si riferisce ai sei mesi antecedenti tale comunicazione. Tuttavia per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, esso si riferisce per l’esercizio 2005 al periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2004. In mancanza di tale comunicazione, il tasso del costo d’interesse da applicarsi è determinato in base ai tassi d’interesse di riferimento indicati in allegato. Se i tassi d’interesse di riferimento non sono disponibili per tutto il periodo di riferimento di cui al primo comma, si applicano i tassi disponibili durante tale periodo di riferimento. 3.   Per gli esercizi 2005 e 2006, se il tasso medio del costo d’interesse a carico di uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme determinato per la Comunità, il tasso d’interesse rimborsato dal bilancio comunitario è calcolato secondo la seguente formula: TR = TIU + [TIC – (2 × TIU)] dove: TR= tasso d’interesse rimborsato agli Stati membri, TIU= tasso d’interesse uniforme, TIC= tasso d’interesse comunicato dallo Stato membro a norma del paragrafo 2, primo comma, o tasso d’interesse applicabile in mancanza della comunicazione di cui al paragrafo 2, secondo comma.» 2) L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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