Art. 1
In vigore dal 14 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 462/2005 è modificato come segue:
1)
l’ è sostituito dal testo seguente:
«
1. La gara verte su un quantitativo massimo di 1 300 693 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 300 693 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I.
(*1) Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»;"
2)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:892:oj#art-1