Art. 11

Relazione di ispezione

In vigore dal 10 giu 2005
Relazione di ispezione 1.   Entro sei settimane dal completamento dell'ispezione la Commissione trasmette allo Stato membro una relazione di ispezione. 2.   Qualora una nave sia stata sottoposta a ispezione durante l’ispezione di un impianto portuale, le parti corrispondenti della relazione di ispezione sono trasmesse anche allo Stato membro che è lo Stato di bandiera, se diverso dallo Stato membro in cui l’ispezione ha avuto luogo. 3.   Lo Stato membro comunica ai soggetti sottoposti a ispezione le osservazioni pertinenti effettuate nel corso dell’ispezione. 4.   La relazione indica dettagliatamente le osservazioni fatte nel corso dell’ispezione, individuando eventuali non conformità o gravi non conformità con il regolamento (CE) n. 725/2004. Essa può contenere raccomandazioni relative ad interventi correttivi. 5.   Nel valutare l’attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004, per ciascuna osservazione riportata nella relazione si applica uno dei seguenti sistemi di classificazione: a) conformità; b) conformità, ma sono auspicabili miglioramenti; c) non conformità; d) grave non conformità; e) non applicabile; f) non confermata.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2005/884 — Relazione di ispezione | Portale Normativo