Art. 1
In vigore dal 7 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 459/2005 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal testo seguente:
«
1. La gara verte su un quantitativo massimo di 160 663 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 160 663 tonnellate di frumento tenero figurano nell’allegato I.
(*1) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.»;"
2)
l’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:863:oj#art-1