Art. 1
In vigore dal 6 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:
1)
all', il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
«3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3, è vietato:
a)
utilizzare prodotti non conformi ai tenori massimi fissati nell'allegato I come ingredienti per la produzione di alimenti composti o altri prodotti alimentari;
b)
aggiungere a prodotti conformi ai tenori massimi prodotti che superano i tenori massimi di cui all'allegato I;
c)
decontaminare deliberatamente prodotti mediante trattamenti chimici nel caso dei contaminati di cui alla parte 2 (micotossine) dell'allegato I»;
2)
all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Entro il 1o luglio 2008 la Commissione procederà ad un riesame dei punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 della parte 2 dell'allegato I, per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone e fumonisina B1+B2, al fine di includere un tenore massimo della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.
A tal fine gli Stati membri e le parti interessate comunicheranno ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione per evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, tossina T-2 e HT-2 e fumonisina B1+B2.»;
3)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:856:oj#art-1