Art. 1

In vigore dal 6 giu 2005
Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue: 1) all', il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3.   Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3, è vietato: a) utilizzare prodotti non conformi ai tenori massimi fissati nell'allegato I come ingredienti per la produzione di alimenti composti o altri prodotti alimentari; b) aggiungere a prodotti conformi ai tenori massimi prodotti che superano i tenori massimi di cui all'allegato I; c) decontaminare deliberatamente prodotti mediante trattamenti chimici nel caso dei contaminati di cui alla parte 2 (micotossine) dell'allegato I»; 2) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5.   Entro il 1o luglio 2008 la Commissione procederà ad un riesame dei punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 della parte 2 dell'allegato I, per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo, zearalenone e fumonisina B1+B2, al fine di includere un tenore massimo della tossina T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali. A tal fine gli Stati membri e le parti interessate comunicheranno ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese, compresi i dati di occorrenza e lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure di prevenzione per evitare la contaminazione da deossinivalenolo, zearalenone, tossina T-2 e HT-2 e fumonisina B1+B2.»; 3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2005/856 — Testo vigente | Portale Normativo