Art. 2
In vigore dal 2 giu 2005
Gli Stati membri i cui cittadini, alla data del 24 giugno 2005 sono soggetti all’obbligo del visto da parte di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, notificano tale situazione per iscritto al Consiglio e alla Commissione entro il 24 luglio 2005. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Si applicano le disposizioni dell’, paragrafo 4, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 539/2001.
Storico versioni
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