Art. 1
In vigore dal 30 mag 2005
Il testo degli del regolamento (CE) n. 1868/94 è sostituito dal seguente:
«
1. Agli Stati membri produttori di fecola di patate sono assegnati, per le campagne 2005/2006/e 2006/2007, i contingenti indicati nell’allegato.
2. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro produttore che figura in allegato ripartisce il contingente assegnatogli tra le fecolerie, affinché lo utilizzino durante le campagne di commercializzazione 2005/2006 e 2006/2007, basandosi sui sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 2004/2005.
I sottocontingenti assegnati a ciascuna fecoleria per la campagna 2005/2006 vengono adeguati per tener conto dell’eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente previsto per la campagna 2004/2005, conformemente al disposto dell’articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 3
1. Entro il 30 settembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’assegnazione del contingente nella Comunità, eventualmente corredata di opportune proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dei pagamenti ai produttori di patate nonché dell’evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell’amido.
2. Il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 2006 in merito alle proposte della Commissione sulla base della relazione di cui al paragrafo 1.
3. Entro il 31 gennaio 2007, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità adottate per il settore.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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