Art. 1

In vigore dal 30 mag 2005
Nel regolamento (CE) n. 2500/2001 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 bis Nei limiti previsti dall’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*1), la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e, in particolare, funzioni d’esecuzione del bilancio agli organismi indicati nell’articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Possono essere affidate funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti nell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica. (*1)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.» "
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