Art. 8

Aiuti all’ammasso

In vigore dal 30 mag 2005
Aiuti all’ammasso 1.   Le aliquote di aiuto sono fissate come segue: a) 7,50 EUR/t per le spese fisse; b) 0,20 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale per le spese di deposito in magazzino; c) per le spese finanziarie, un importo per giorno di ammasso contrattuale pari a: i) 0,23 EUR/t per i formaggi a lunga conservazione; ii) 0,28 EUR/t per il pecorino romano; iii) 0,39 EUR/t per i formaggi kefalotyri e kasseri. 2.   Quando la durata dell’ammasso contrattuale è inferiore a 60 giorni, non è concesso alcun aiuto. L’importo massimo dell’aiuto non può essere superiore a quello corrispondente ad un ammasso contrattuale di 180 giorni. Qualora il contraente non rispetti il periodo di cui all’, paragrafo 3, secondo o, eventualmente, terzo comma, l’aiuto è ridotto del 15 % ed è versato soltanto per il periodo per cui il contraente fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dall’organismo competente, che i formaggi sono rimasti all’ammasso alle condizioni contrattuali. 3.   L’aiuto è versato a richiesta del contraente al termine del periodo di ammasso contrattuale, entro 120 giorni a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda, purché siano stati effettuati i controlli di cui all’, paragrafo 3, e siano rispettate le condizioni cui è subordinato il pagamento dell’aiuto. Tuttavia, qualora sia in corso un’indagine amministrativa concernente il diritto all’aiuto, il pagamento è effettuato soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.
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