Art. 3

Formaggi ammissibili all’aiuto

In vigore dal 30 mag 2005
Formaggi ammissibili all’aiuto 1.   L’aiuto è concesso per determinati formaggi a lunga conservazione, il pecorino romano e i formaggi kefalotyri e kasseri, alle condizioni definite nell’allegato. 2.   I formaggi devono essere stati fabbricati nella Comunità e soddisfare le seguenti condizioni: a) recare l’indicazione, in caratteri indelebili, se del caso in codice, dell’azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché del giorno e del mese di fabbricazione; b) essere stati sottoposti ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine della maturazione, nelle categorie definite nell’allegato.
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