Art. 1

In vigore dal 30 mag 2005
Il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente: «1.   L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo: a) 7,50 EUR/t per le spese fisse; b) 0,20 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio; c) per gli oneri finanziari, per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale: — 0,30 EUR per il grana padano, — 0,40 EUR per il parmigiano reggiano, — 0,25 EUR per il provolone.»
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