Art. 1
In vigore dal 30 mag 2005
Il testo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2659/94, è sostituito dal seguente:
«1. L’importo dell’aiuto all’ammasso privato di formaggio è fissato nel seguente modo:
a)
7,50 EUR/t per le spese fisse;
b)
0,20 EUR/t per giorno di ammasso contrattuale, per le spese di magazzinaggio;
c)
per gli oneri finanziari, per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale:
—
0,30 EUR per il grana padano,
—
0,40 EUR per il parmigiano reggiano,
—
0,25 EUR per il provolone.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:826:oj#art-1