Art. 1

In vigore dal 30 mag 2005
Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004, il quantitativo indicativo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il rilascio di titoli per l’importazione di banane è fissato, per il terzo trimestre del 2005, al 23 % dei quantitativi disponibili indicati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1892/2004, rispettivamente per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali.
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