Art. 1

In vigore dal 25 mag 2005
L’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 è modificato come segue: 1) al paragrafo 2, lettera b), il terzo comma è sostituito dal seguente: «La presentazione della domanda di versamento del saldo dell’aiuto dopo la data di cui alla lettera b), primo comma, comporta una riduzione dell’1 % per giorno lavorativo dell’importo del saldo cui il produttore avrebbe avuto diritto se la domanda fosse stata presentata entro il termine previsto. Le domande presentate con un ritardo superiore ai 15 giorni non sono ricevibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, l’autorità competente può accettare le domande di versamento del saldo presentate dopo la data di cui alla lettera b), primo comma, sempreché tale ritardo non impedisca lo svolgimento delle verifiche previste all’articolo 10, paragrafo 1. In tal caso, non si applicano le disposizioni del precedente comma.»; 2) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4.   Le domande sono accompagnate: — dai certificati di conformità oppure, se del caso, dal certificato di esenzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione (*1), — dalle fatture di vendita, — dai documenti di trasporto, per le banane commercializzate fuori della regione di produzione. I documenti presentati devono comprovare l’accettazione delle merci da parte dell’acquirente. (*1)   GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17.»;" 3) è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   Le domande in cui non figurano le indicazioni di cui al paragrafo 3 e che non sono accompagnate dai documenti giustificativi e dalle prove di cui al paragrafo 4 non sono ricevibili.»
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