Art. 1

In vigore dal 23 mag 2005
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: 1) l’articolo 353 è sostituito dal seguente: «Articolo 353 1.   Le dichiarazioni di transito devono essere conformi alla struttura e alle indicazioni dell’allegato 37 bis e devono essere presentate a un ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico. 2.   Le autorità doganali accettano una dichiarazione di transito resa per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31 e secondo la procedura definita di comune accordo dalle autorità doganali, nei seguenti casi: a) se il sistema di transito informatizzato delle autorità doganali non funziona; b) se l’applicazione dell’obbligato principale non funziona. 3.   L’utilizzazione di una dichiarazione di transito resa per iscritto a norma del paragrafo 2, lettera b) è soggetta all’approvazione delle autorità doganali. 4.   Se le merci vengono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema informatizzato delle autorità doganali e non possono quindi presentare la dichiarazione di transito presso l’ufficio di partenza utilizzando un procedimento informatico, le autorità doganali autorizzano tali viaggiatori a utilizzare una dichiarazione di transito fatta per iscritto, compilata su un formulario conforme al modello figurante nell’allegato 31. In questo caso le autorità doganali provvedono affinché lo scambio dei dati relativi al transito tra le autorità doganali avvenga mediante l’uso di tecnologie dell’informazione e di reti informatiche.»; 2) l’articolo 354 è abrogato.
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