Art. 1

In vigore dal 23 mag 2005
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido di magnesio di cui al codice NC ex 2519 90 90 (codice TARIC 25199090*10) originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   L’importo del dazio antidumping è: a) uguale alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione di 112 EUR per tonnellata e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, in tutti i casi in cui quest’ultimo è: — inferiore al prezzo minimo all’importazione, e — stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità (codice addizionale TARIC A420); b) uguale a zero, se il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto è stabilito in base ad una fattura rilasciata da un esportatore della Repubblica popolare cinese direttamente ad una parte indipendente nella Comunità ed è uguale o superiore al prezzo minimo all’importazione di 112 EUR per tonnellata (codice addizionale TARIC A420); c) uguale ad un dazio ad valorem del 27,1 % in tutti gli altri casi non contemplati alle lettere a) e b) (codice addizionale TARIC A999). Nei casi in cui il dazio antidumping sia stabilito a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), e in caso di deterioramento delle merci prima dell’immissione in libera pratica, quando il prezzo effettivamente pagato o pagabile è calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), il prezzo minimo all’importazione di cui sopra è ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo minimo all’importazione ridotto e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, merce non sdoganata, ridotto. 3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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