Art. 3

In vigore dal 19 mag 2005
1.   Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti qualora il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all’organismo di intervento superi quello fissato all’. 2.   Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 18 luglio 2005, i contratti suddetti. Ai fini dell’approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato e il quantitativo di vino accettato per ogni contratto e deve essere menzionata la possibilità per il produttore di recedere dal contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1o agosto 2005, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati. 3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare a titolo del presente regolamento.
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