Art. 2
In vigore dal 18 mag 2005
All’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali:
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è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale;
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è stata fornita la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in uno dei paesi terzi previsti nell’ambito della gara. Le prove di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in un paese terzo sono apportate secondo le modalità indicate rispettivamente dall’articolo 7 e dall’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999.
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il titolo non è stato rilasciato in conformità dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000;
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il contratto è stato risolto in conformità dell’articolo 16, quarto comma.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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