Art. 6

In vigore dal 18 mag 2005
Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L’organismo di intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita. Gli interessati possono rivolgersi all’organismo di intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo di intervento.
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