Art. 1

In vigore dal 13 mag 2005
All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1040/2002 la terza frase è sostituita dal testo seguente: “Non è concessa alcuna partecipazione finanziaria della Comunità qualora la spesa totale annua ammissibile, definita a norma della disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sia inferiore a 25 000 EUR”.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:738:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo