Art. 1
In vigore dal 13 mag 2005
All’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1040/2002 la terza frase è sostituita dal testo seguente:
“Non è concessa alcuna partecipazione finanziaria della Comunità qualora la spesa totale annua ammissibile, definita a norma della disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sia inferiore a 25 000 EUR”.
Storico versioni
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