Art. 1
In vigore dal 3 mag 2005
Il regolamento (CE) n. 459/2005 è modificato come segue:
1)
L’ è sostituito dal testo seguente:
«
1. La gara verte su un quantitativo massimo di 130 663 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 130 663 tonnellate di frumento tenero figurano nell’allegato I.
(*1) Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
"
2)
L’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:698:oj#art-1