Art. 1
In vigore dal 3 mag 2005
Il regolamento (CE) n. 462/2005 è modificato come segue:
1)
L’ è sostituito dal testo seguente:
«
1. La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 693 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1) e la Svizzera.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 000 693 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I.
(*1) Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»
"
2)
L’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:697:oj#art-1