Art. 1

In vigore dal 29 apr 2005
Si procede alla vendita mediante gara di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 54/2005 CE. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese. La vendita verte su un quantitativo di 130 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.
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