Art. 1

In vigore dal 27 apr 2005
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 18 al 22 aprile 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
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