Art. 2

Rimozione ed apposizione dei marchi auricolari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000

In vigore dal 27 apr 2005
Rimozione ed apposizione dei marchi auricolari di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 1.   Il detentore degli animali dispone permanentemente dei due marchi auricolari autorizzati dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 (marchi auricolari autorizzati). 2.   In deroga all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, qualora gli animali siano trasportati negli stabilimenti, i marchi auricolari autorizzati possono essere tolti senza il permesso dell’autorità competente, anche se sotto il suo controllo, purché gli animali, al più tardi al momento della rimozione di tali marchi, siano contrassegnati con un mezzo di identificazione scelto dall’autorità competente a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 3.   In deroga all’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000, nel caso di animali nati negli stabilimenti non è necessario apporre marchi auricolari a condizione che entro il ventesimo giorno di vita gli animali siano contrassegnati con un mezzo di identificazione scelto dall’autorità competente in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 4.   Agli animali, prima di essere spostati dagli stabilimenti, vengono apposti i marchi auricolari autorizzati. Se gli animali vengono direttamente trasportati in un altro stabilimento a norma dell’, situato nello stesso Stato membro, è tuttavia sufficiente che i marchi auricolari autorizzati accompagnino gli animali durante lo spostamento.
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