Art. 39
Valutazione
In vigore dal 26 apr 2005
Valutazione
1. Entro cinque anni dalla data in cui l’Agenzia ha assunto le proprie funzioni, e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull’attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell’Agenzia ogni informazione che quest’ultima reputi pertinente per tale valutazione.
2. Ogni valutazione analizza l’impatto del presente regolamento, l’utilità, la pertinenza e l’efficacia dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro e determina in quale misura essa contribuisce al pieno rispetto delle norme stabilite nell’ambito della politica comune della pesca. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.
3. La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione sia le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati.
Storico versioni
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