Art. 22

Regime linguistico

In vigore dal 26 apr 2005
Regime linguistico 1.   All’Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (10). 2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2005/768 — Regime linguistico | Portale Normativo