Art. 13

Esecuzione dei piani di impiego congiunto

In vigore dal 26 apr 2005
Esecuzione dei piani di impiego congiunto 1.   Le attività comuni di controllo e di ispezione vengono eseguite sulla base dei piani di impiego congiunto. 2.   Gli Stati membri interessati da un piano di impiego congiunto: a) mettono a disposizione i mezzi di controllo e di ispezione impegnati per il piano di impiego congiunto; b) designano un punto di contatto/coordinatore nazionale, il quale disporrà dell’autorità necessaria per poter rispondere tempestivamente alle richieste dell’Agenzia concernenti l’esecuzione del piano di impiego congiunto, e ne danno notifica all’Agenzia; c) utilizzano i mezzi di controllo e di ispezione messi in comune secondo il piano di impiego congiunto e i requisiti di cui al paragrafo 4; d) forniscono all’Agenzia l’accesso in linea alle informazioni necessarie per l’esecuzione del piano di impiego congiunto; e) cooperano con l’Agenzia ai fini dell’attuazione del piano di impiego congiunto; f) garantiscono che i mezzi di controllo e di ispezione assegnati al piano di impiego congiunto svolgano le loro attività nel rispetto delle norme della politica comune della pesca. 3.   Fatti salvi gli obblighi assunti dagli Stati membri nell’ambito di un piano di impiego congiunto istituito ai sensi dell’, il comando e il controllo dei mezzi di controllo e di ispezione impegnati per siffatto piano sono responsabilità delle autorità nazionali competenti conformemente al diritto nazionale. 4.   Il direttore esecutivo può stabilire requisiti per l’attuazione di un piano di impiego congiunto adottato ai sensi dell’. Tali requisiti sono circoscritti al piano in questione.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2005/768 — Esecuzione dei piani di impiego congiunto | Portale Normativo