Art. 3

In vigore dal 25 apr 2005
1.   La Commissione adegua annualmente il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità dalla CDSOA degli Stati Uniti. La Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari oppure l'elenco di cui all'allegato I alle seguenti condizioni: a) l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è pari al 72 % dell'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dalla Comunità nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi; b) l'adeguamento è effettuato secondo modalità atte a garantire che l'effetto dei dazi supplementari sulle importazioni dei prodotti selezionati originari degli Stati Uniti rappresenti, in un anno, un valore commerciale non superiore all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio; c) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione aumenta, la Commissione aggiunge prodotti all'elenco riportato nell'allegato I. Tali prodotti sono selezionati a partire dall'elenco di cui all'allegato II, seguendo l'ordine di quest'ultimo; d) fatte salve le circostanze di cui alla lettera e), quando il livello della sospensione diminuisce, dall'elenco di cui all'allegato I vengono eliminati dei prodotti. La Commissione depenna in primo luogo i prodotti che attualmente figurano nell'elenco di cui all'allegato II e che sono stati inclusi nell'elenco di cui all'allegato I in una fase successiva. Essa procede quindi ad eliminare i prodotti che attualmente figurano nell'elenco di cui all'allegato I, seguendo l'ordine di detto elenco; e) la Commissione modifica l'aliquota dei dazi supplementari quando aggiungendo prodotti all'elenco di cui all'allegato I o eliminandone alcuni non è possibile adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. 2.   Se aggiunge prodotti all'elenco di cui all'allegato I, la Commissione modifica nel contempo l'elenco di cui all'allegato II, rimuovendone i prodotti in questione. Essa non modifica l'ordine dei prodotti che rimangono sull'elenco di cui all'allegato II. 3.   Le decisioni prese a norma del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura prevista all', paragrafo 2.
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