Art. 2
In vigore dal 21 apr 2005
1. La gara verte su un quantitativo massimo di 65 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.
2. Il quantitativo di frumento tenero di cui al paragrafo 1 è immagazzinato nelle regioni indicate nell’allegato I.
Storico versioni
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