Art. 1
In vigore dal 20 apr 2005
Il regolamento (CE) n. 823/2000 viene modificato come segue.
1)
All’ vengono aggiunti i punti 6 e 7 seguenti:
«6)
“inizio del servizio”, la data alla quale la prima nave effettua il servizio o, in caso di nuovo investimento sostanziale, la data alla quale la prima nave viaggia in condizioni riconducibili direttamente a tale investimento;
7)
“nuovo investimento sostanziale”, un investimento che si traduca nella costruzione, nell'acquisto, o ancora nel nolo a lungo termine di navi specificamente progettate, richieste e necessarie per fornire il servizio, e pari almeno a metà degli investimenti complessivi effettuati dal membro del consorzio nel quadro del servizio di trasporto marittimo che il consorzio stesso offre.»
2)
All’articolo 5, la lettera a) viene sostituita dalla seguente:
«a)
esistenza di una concorrenza effettiva in materia di prezzi tra i membri della conferenza all'interno della quale opera il consorzio, in quanto i suoi membri sono autorizzati espressamente dall'accordo di conferenza, in forza di un obbligo legale o di altra natura, a praticare l'iniziativa tariffaria indipendente su ogni nolo previsto dalla tariffa della conferenza e/o a stipulare singoli contratti confidenziali; oppure».
3)
All’articolo 8, la lettera b) viene sostituita dalla seguente:
«b)
l'accordo di consorzio deve dare alle compagnie marittime che ne sono membri il diritto di recedere dal consorzio senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l'obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul traffico o sui traffici in questione, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività solo alla scadenza di un certo periodo di tempo. Il diritto di recesso è soggetto all'osservanza di un preavviso massimo di sei mesi, che può essere dato dopo un periodo iniziale di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dell’accordo di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune. Qualora tale data preceda quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non deve superare ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo che prevede di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune.
Tuttavia, per un consorzio fortemente integrato che preveda un “pool” di compartecipazione agli utili o alle perdite, oppure che implichi un grado di investimento molto elevato per l'acquisto o il nolo di navi da parte dei suoi membri, appositamente per la costituzione del consorzio medesimo, il preavviso massimo di sei mesi può essere dato solo dopo un periodo iniziale di trenta mesi dall'entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo che prevede di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune. Qualora tale data preceda quella di inizio del servizio, il periodo iniziale non deve superare trentasei mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo di consorzio o dalla data di entrata in vigore dell'accordo che prevede di effettuare un nuovo investimento sostanziale a favore del servizio marittimo comune.»
4)
All’articolo 14, secondo comma, la data «25 aprile 2005» viene sostituita da «25 aprile 2010».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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