Art. 1
Periodo di tre mesi previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003
In vigore dal 19 apr 2005
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:
1)
all'articolo 24, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, quando specifiche condizioni agricole lo giustifichino, gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori a fissare per la loro azienda, all'interno del periodo di cui al primo comma, due date diverse di inizio del periodo di dieci mesi. Gli agricoltori che si avvalgono di tale possibilità indicano la scelta operata per ciascuna particella nella domanda di partecipazione al regime di pagamento unico, congiuntamente alle informazioni che essi sono tenuti ad inserirvi a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 796/2004.»;
2)
è inserito il seguente articolo 28 bis:
«Articolo 28 bis
Periodo di tre mesi previsto dall’articolo 51, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003
Gli Stati membri indicati nell’allegato possono autorizzare la coltivazione di prodotti secondari sugli ettari ammissibili per un periodo massimo di tre mesi, che inizia ogni anno alla data fissata dall’allegato per ciascuno Stato membro.»;
3)
è aggiunto un allegato il cui testo è allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:606:oj#art-1