Art. 1

In vigore dal 19 apr 2005
Il regolamento (CE) n. 296/96 è modificato come segue. 1) L’articolo 3 è modificato come segue: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: «1.   Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese pagate ogni settimana. Entro il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, essi mettono a disposizione le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate dall’inizio del mese sino alla fine della settimana precedente. Se la settimana inizia in un mese e termina il mese seguente, gli Stati membri mettono a disposizione, entro il terzo giorno lavorativo del mese seguente, le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate il mese precedente. 2.   Entro il terzo giorno lavorativo del mese seguente gli Stati membri comunicano per via elettronica le informazioni relative all’importo totale delle spese pagate per un mese determinato e tutte le informazioni necessarie per spiegare i forti scarti tra le previsioni fatte in applicazione del paragrafo 5 e le spese realizzate. 3.   Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione per via elettronica, entro il giorno 10 del mese, l’importo totale delle spese pagate durante il mese precedente. Tuttavia, la comunicazione relativa alle spese pagate tra il 1o e il 15 ottobre è trasmessa entro il giorno 25 dello stesso mese. 3 bis.   In casi debitamente giustificati la Commissione può accettare che le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 siano effettuate con altri mezzi.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: «5.   Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione per via elettronica, entro il giorno 20 del mese, una documentazione destinata all’imputazione al bilancio comunitario delle spese pagate durante il mese precedente. Tuttavia, la documentazione per l’imputazione delle spese pagate dal 1o al 15 ottobre è trasmessa entro il 10 novembre. Il riepilogo dei dati di cui al paragrafo 6, lettera b), è comunicato alla Commissione anche su supporto cartaceo.»; c) il paragrafo 6 è modificato come segue: i) alla lettera a), è soppresso il terzo trattino; ii) la lettera b) è sostituita dal testo seguente: «b) di un riepilogo dei dati di cui alla lettera a);»; d) il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente: «9.   Gli organismi pagatori degli Stati membri che non partecipano all’euro tengono una contabilità distinta secondo la valuta nella quale le spese sono state pagate ai beneficiari. La stessa distinzione si applica alle dichiarazioni effettuate nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.» 2) L’articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1.   In base ai dati trasmessi in conformità dell’articolo 3, la Commissione decide e versa gli anticipi mensili sull’imputazione delle spese, fatte salve le disposizioni dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio (*1). Se gli impegni anticipati a norma dell’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (*2) superano la metà degli stanziamenti corrispondenti dell’esercizio in corso, gli anticipi sono concessi limitatamente a una percentuale delle dichiarazioni delle spese trasmesse dagli Stati membri. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi. Se all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non è ancora stato adottato, gli anticipi sono concessi limitatamente a una percentuale delle dichiarazioni delle spese trasmesse dagli Stati membri, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 13 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi. (*1)   GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27." (*2)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»;" b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   Qualsiasi spesa effettuata al di là dei termini o delle scadenze prescritti è imputata con una riduzione degli anticipi, secondo le modalità seguenti: a) fino a concorrenza del 4 % delle spese pagate entro i termini e le scadenze previsti, non è effettuata alcuna riduzione; b) superato il margine del 4 %, qualsiasi spesa supplementare effettuata con un ritardo fino a un massimo: — di un mese, è ridotta del 10 %, — di due mesi, è ridotta del 25 %, — di tre mesi, è ridotta del 45 %, — di quattro mesi, è ridotta del 70 %, — di cinque mesi o più, è ridotta del 100 %; c) tuttavia, per i pagamenti diretti di cui all’articolo 12 e al titolo III, oppure, ove applicabile, di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*), imputati nell’esercizio N ed erogati al di là dei termini o delle scadenze prescritti oltre il 15 ottobre dell’esercizio N+1, si applicano le seguenti condizioni: — quando il margine del 4 % previsto alla lettera a) non risulti utilizzato completamente per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell’esercizio N+1 e la parte rimanente di detto margine superi il 2 %, il margine è ridotto al 2 %; — in tutti i casi, i pagamenti effettuati nel corso degli esercizi finanziari N+2 e seguenti sono ammissibili per lo Stato membro limitatamente al suo massimale nazionale previsto nell’allegato VIII o nell’allegato VIII bis o della sua dotazione finanziaria annua fissata a norma dell’articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per l’anno che precede quello dell’esercizio finanziario durante il quale viene effettuato il pagamento, ove applicabile con l’aggiunta degli importi relativi ai premi per i prodotti lattiero-caseari, dei pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 e dell’aiuto supplementare di cui all’articolo 12 del regolamento suddetto, ridotto della percentuale di cui all’articolo 10 e corretto dall’adattamento di cui all’articolo 11, tenuto conto dell’articolo 12 bis del medesimo regolamento e degli importi fissati all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 della Commisisone (**); — superati i margini summenzionati, le spese di cui alla presente lettera sono ridotte del 100 %; d) la Commissione applica una ripartizione temporale diversa e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentino giustificazioni fondate. Tuttavia, per i pagamenti di cui alla lettera c) la frase che precede si applica nei limiti dei massimali di cui al secondo trattino della stessa lettera c); e) le riduzioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000. (*)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1." (**)   GU L 31 del 4.2.2005, pag. 6.»;" c) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: «6.   Qualora i documenti di cui all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione (*3) non le pervengano entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione, dopo averne informato lo Stato interessato, può sospendere il versamento dell’anticipo relativo alle spese effettuate nel mese di settembre in conformità con detto regolamento fino all’anticipo relativo alle spese del mese di ottobre. (*3)   GU L 153 del 30.4.2004, pag. 4.» " 3) All’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2.   Gli organismi pagatori contabilizzano l’importo delle spese di cui al paragrafo 1 durante il mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Le operazioni da prendere in considerazione nei conti chiusi alla fine di un mese sono quelle che hanno avuto luogo dall’inizio dell’esercizio sino alla fine dello stesso mese. Tuttavia, per le operazioni realizzate durante il mese di settembre, le spese sono contabilizzate dagli organismi pagatori entro il 15 ottobre.» 4) All’articolo 7, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.
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