Art. 1

In vigore dal 15 apr 2005
L’ del regolamento (CE) n. 1002/2004 è modificato come segue: « Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa. Stato Impresa Codice aggiuntivo Taric Repubblica di Bielorussia Prodotto dalla Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali di Soligorsk (Bielorussia) e venduto dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) o dalla Belurs Handelsgesellschaft m.b.H di Vienna (Austria) o dalla UAB Baltkalis di Vilnius (Lituania) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A518 Federazione russa Prodotto dalla JSC Silvinit di Solikamsk (Russia) e venduta dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) o dalla Belurs Handelsgesellschaft m.b.H di Vienna (Austria) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A519 Federazione russa Prodotto e venduto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) o prodotto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) e venduto dalla Uralkali Trading SA di Ginevra (Svizzera) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore A520 »
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